Bene ha fatto l’amministrazione di Avezzano a deliberare la costruzione del Tempio crematorio, un progetto che mette a disposizione della popolazione un servizio utile, economico e condiviso.
Il tempio come da legge verrà costruito nell’area del cimitero lontano dal centro abitato e ora si passerà all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione aperto alle aziende del settore interessate a realizzare il progetto che sarà naturalmente soggetto alle valutazioni di impatto ambientale che non sarà fatto dal Comune ,ma dalla Regione e avendo fiducia nelle istituzioni ritengo che faranno al meglio il loro lavoro.
Termineranno i centinaia di viaggi che si hanno dalla Marsica per raggiungere località attrezzate per la cremazione, un servizio che in molti attendono e fiduciosi che tutto sarà a norma e in sicurezza.
C’è chi dice che si è andati troppo veloci, sono trent’anni che se ne discute ed Avezzano grazie alla lungimiranza del Piano regolatore la città ha una area Cimiteriale ampia infatti l’ubicazione dei forni, è normato dal DPR 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” stabilisce (all’art. 78) che questi siano costruiti entro i recinti dei cimiteri e che il progetto di costruzione debba essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti. I cimiteri, dal canto loro, in base all’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 “testo unico delle leggi sanitarie“ (così come modificato dall’art. 4 della Legge 130/2001) devono essere distanti di almeno duecento metri dai centri abitati (tranne il caso di cimiteri di urne) ed è vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Si fa presente che un centro abitato, così come definito dal Codice della strada (art.3 punto 8 del D.Lgs 285/1992), è un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».
Augusto Di Bastiano