AVEZZANO – Per opportuna informazione si comunica che con sentenza n. 282/2020, depositata in data odierna, il TAR Abruzzo dell’Aquila – Sezione Prima , pronunciandosi definitivamente, ha rigettato in toto il ricorso proposto avverso la nuova dislocazione del mercato, riconoscendo in pieno le ragioni dell’Ente e sancendo l’assoluta legittimità della deliberazione Commissariale.
Il ricorso affidato a ben sette rubriche di gravame è stato ritenuto infondato e tutte le doglianze prospettate nell’impugnativa da essere disattese. In particolare, il TAR ha respinto, perché infondate, le eccezioni di presunto eccesso di potere per contrasto con la precedente deliberazione di C.C. n. 23/2019 e di violazione della L.R. n. 23/2018 ed ha evidenziato che, da un lato non vi è stata alcuna prevaricazione dei pareri iniziali dei Dirigenti, ma c’è stata una presa d’atto della sussistenza di una soluzione largamente condivisa, in quanto ripristinatoria dell’antica ubicazione e dall’altro ha sottolineato l’opportunità dello spostamento deciso, perché comunque le precedenti manifestazioni di protesta degli ambulanti non potevano essere ignorate.
Non può non evidenziarsi che anche sotto il profilo del buon andamento dell’attività amministrativa e del comune buon senso, ad avviso del Tribunale Amministrativo è apparso del tutto ragionevole che il Commissario Straordinario abbia ritenuto di ripristinare la precedente localizzazione del mercato, perché in coerenza con le universali 3tradizioni millenarie che hanno sempre visto il mercato ubicato nelle piazze principale dei centri abitati e perché tale soluzione assicura il perseguimento delle finalità proprie della pianificazione dei mercati ambulanti.
In linea di principi generali, inoltre, il TAR ha precisato che le determinazioni relative allo spostamento del mercato in una zona piuttosto che in un’altra esulano dal sindacato giurisdizionale, in quanto costituiscono una tipica esplicazione della discrezionalità amministrativa. Ciò nonostante, il Giudice ha comunque precisato che, poiché non esistono zone franche in via assoluta dal controllo giurisdizionale, nel caso di specie non ricorreva alcuna ipotesi di illegittimità o incongruenza della determinazione assunta.
Analogamente infondata è stata considerata dall’Organo giurisdizionale amministrativo l’eccezione relativa alla presunta violazione dei criteri della sicurezza e delle esigenze di polizia stradale e di accessibilità e decongestione delle aree problematiche. Dal punto di vista delle invocate lesioni della sicurezza ed incolumità dei cittadini, invece, il TAR ha infatti sottolineato da un lato che le affermazioni dei ricorrenti devono ritenersi del tutto apodittiche e non provate, mentre è rilevabile agevolmente dalla documentazione fotografica che non vi è alcun rischio che i mezzi di soccorso si possano trovare nell’impossibilità di attraversare la zona e dall’altro che la difesa comunale ha dimostrato come tutti i marciapiedi della parte opposta al giardino, ivi compresi quelli dei ricorrenti, restano liberi da ingombri.
Da ultimo, e di non trascurabile importanza, il Giudice Amministrativo ha precisato che il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 141, D. Lgs 267/2000, è l’organo chiamato a reggere il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale e che, di conseguenza, fino alla ricostituzione degli organi elettivi, rientra nelle sue attribuzioni l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza degli organi di Governo dell’Ente.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
[su_note]COMUNICATO STAMPA[/su_note]