AVEZZANO – VISTE:
a) la nota dell’Ersi Abruzzo prot. 5783 del 2 aprile 2020 inerente il risparmio idrico e la prevenzione per l’emergenza idrica;
b) la nota del Consorzio di Bonifica n. 579 del 18 aprile 2020 con la quale, al fine di prevenire lo stato di emergenza, si invitavano i Sindaci dei Comuni con interesse specifico nel territorio fucense a prevedere politiche irrigue atte al contenimento e all’equa ripartizione di dette risorse tra cui il fermo dell’irrigazione nei fine settimana;
c) la nota del Comune di Celano prot. 6827 del 20 aprile 2020 rivolta ai Sindaci interessati con proposta di un’ordinanza unica e congiunta in merito alla sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nel Fucino per la stagione 2020; d) la nota del Comune di Celano prot. 6843 del 20 aprile 2020 indirizzata al Sig. Prefetto dell’Aquila circa la proposta di cui sopra;
e) la nota del Sig. Prefetto dell’Aquila prot. 21621 del 29 arile 2020 con la quale si riteneva utile la suddetta proposta ai fini di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica, assicurandone anche una equa distribuzione;
f) la nota del Comune di Celano prot. 7031 del 24 aprile 2020 con la quale si inviava ai Sindaci interessati l’adesione alla bozza di ordinanza univoca e congiunta, alla quale tutti manifestavano formale adesione;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 90 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto: “Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale. Sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale”, con la quale è stata disposta la sospensione dell’irrigazione dalle ore 8:00 del sabato alle ore 8:00 del lunedì fino a nuove disposizioni;
ATTESO che analoghe ordinanze, in coerenza con gli accordi presi a seguito della nota del Comune di Celano prot. 7031 del 24 aprile 2020 sopra richiamata, sono state adottate dai Sindaci del Comuni di Aielli, Celano, Cerchio, Luco dei Marsi, San bendetto dei Marsi e Trasacco;
PRESO ATTO tuttavia delle seguenti successive Ordinanze:
a) del Comune di Cerchio n. 19 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: ‘Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale, sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale – sospensione ordinanza n.16 reg. gen. Del 07/05/2020”;
b) del Sindaco del Comune di Ortucchio prot. n. 2279 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto: “Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale, sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale. Sospensione dell’ordinanza n. 3 del del 28/04/2020 nei soli giorni di sabato 16 Maggio 2020 e domenica 17 maggio 2020”;
c) del Sindaco del Comune di Ortucchio prot. n. 2408 del 22 maggio 2020, avente ad oggetto: “Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale, sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale. Sospensione dell’ordinanza n. 3 del del 28/04/2020 nei soli giorni di sabato 23 Maggio 2020 e domenica 24 maggio 2020”;
d) del Sindaco del Comune di Trasacco n. 22 del 23 maggio 2020 avente ad oggetto: “REVOCA Ordinanza n.9 del 28 Aprile 2020. Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale, sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale”;
RILEVATO che a seguito delle suddette più recenti Ordinanze di sospensione/revoca si è generata una oggettiva disparità di trattamento rispetto agli agrocoltori di Avezzano in ordine alla possibilità di irrigazione nei territori adiacenti, contravvenendo ai principi di equità, non discriminazione e parità di trattamento per tutta la categoria degli operatori agricoli dei territori interessati, compreso quello di Avezzano, che avevano ispirato l’iniziativa condivisa de Comuni marsicani sopra citati;
RAVVISATA pertanto, in attesa di un nuovo confronto tra gli Enti interessati volto a coordinare le misure da adottare ai fini della tutela delle risorse idriche, la necessità e urgenza di sospendere l’efficacia dell’Ordinanza n. 90 del 4 maggio 2020, allo scopo di tutelare gli agricoltori locali che risultano danneggiati dalla disparità di trattamento conseguente alle sopravvenute decisioni assunte, senza preavviso e in violazione degli accordi precedentemente raggiunti, dai Comuni sopra detti comportanti una drastica riduzione delle quantità di acqua disponibili per l’irrigazione dei terreni dei predetti agricoltori locali;
RICORDATO che l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e che per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della Forza Pubblica;
ORDINA
in attesa di un nuovo confronto tra gli Enti interessati volto a coordinare le misure da adottare ai fini della tutela delle risorse idriche, la sospensione dell’Ordinanza commissariale n. 90 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto: ‘Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale. Sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale”, a far data dalla pubblicazione della presente e fino al 30 giugno 2020, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione modificativa.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di vigilare sull’esecuzione della presente Ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è l’ing. Stefano Di Fabio, Dirigente del Settore Ambiente.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dr. Mauro Passerotti
[su_note]COMUNICATO STAMPA[/su_note]