di Roberta Placida
AVEZZANO – È giunto alla nostra redazione il comunicato di Augusto Di Bastiano, presidente del Centro Giuridico del Cittadino in merito alla vexata quaestio del divieto di ingresso ai cani a Villa Torlonia dopo il restyling. Di Bastiano ricorda sostanzialmente il Regolamento di polizia amministrativa e di sicurezza urbana che al Titolo sedicesimo – Norme particolari sui cani nelle aree pubbliche all’articolo 110 Punto 18, dice chiaramente che “è vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate attrezzate ad aree giochi per bambini”. Tale atto è stato rivisitato e aggiornato dal consiglio comunale con atto N. 952 del 22/12/2017 e comunque non proibisce l’accesso alle aree pubbliche ai cani, ma norma la materia, peraltro già regolata dalla legge: i cani nei luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio, con museruola e i padroni debbono raccoglierne le deiezioni. Di Bastiano sottolinea, inoltre, l’importanza dei regolamenti che, se ci sono, vanno rispettati.
Sull’argomento ci sono le sentenze dei Tribunali Amministrativi (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836 o T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611) che già più volte si sono espressi contro il divieto di ingresso dei cani nei giardini e parchi pubblici. Il provvedimento, se deve esserci, deve avere carattere temporaneo e deve esplicitare il periodo di validità dello stesso e può essere messo in atto solo se “sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, non potendo considerarsi tale la mera rilevazione di escrementi canini in ambito urbano comunale”. D’altro canto, l’urina dei cani, per la sua alta concentrazione di ammoniaca, può danneggiare le piantine appena interrate, ma questo non giustifica, comunque, un divieto permanente. Ed è lo stesso Di Bastiano che nel suo comunicato ci indica il link di una sentenza del TAR di Puglia e del relativo commento alla stessa – www.giurdanella.it/2018/03/23/illegittimo-il-divieto-di-ingresso-dei-cani-in-giardini-e-parchi-pubblici/ – in cui, oltre a rilevare l’illeggittimità di un provvedimento che vieta l’ingresso ai cani nei parchi pubblici a meno che non ci sia personale della polizia municipale,si suggerisce anche di potenziare la vigilanza nei parchi affinché vengano rispettate le leggi in vigore. Infatti, l’art. 4.2 della sentenza del 16/03/2018 così recita: “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”. Insomma, i mezzi ci sono, basta attivarli senza dover per forza essere vessatori in nome della tutela ambientale… in fondo basta… restare umani.