Sono state pubblicate in contemporanea, sull’Albo Pretorio della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, due Delibere adottate dal Direttore Generale Prof. Romano, inerenti scorrimenti di graduatorie per il medesimo profilo professionale, quello di Dirigente Amministrativo. La circostanza appare da subito alquanto strana poiché, se serve assumere 3 figure professionali del medesimo profilo, si effettua lo scorrimento di un’unica graduatoria per tre posizioni e non si vanno ad utilizzare, contemporaneamente, due diverse graduatorie quasi che si volesse scegliere chi assumere, contravvenendo al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione: la scelta è, come evidente, insensata a meno che non abbia altre logiche o motivazioni di cui non si trova traccia nelle delibere n. 1619 e n. 1620 del 19/07/2024 della ASL aquilana.
E’ bene da subito evidenziare che la graduatoria del Consiglio Regionale, da cui verrà assunta la dott.ssa Tursini, Assessora al Comune dell’Aquila, non è per dirigenti amministrativi, come stabilito dalla ASL nel suo piano di fabbisogno, nel D.P.R. 483/97, nonché nella Deliberazione 1619/24, bensì per “Dirigenti generici” ed è, quindi, composta da personale valutato per caratteristiche non pienamente corrispondenti a quanto occorrerebbe alla ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Inutile ricordare che è buona norma, a nostro avviso giuridicamente rilevante, per il reclutamento del personale, utilizzare graduatorie che corrispondono ai profili ricercati.
Tra l’altro, lo stesso Consiglio di Stato- Sezione III – con Sentenza 9 maggio 2024, n. 4166, ha ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che prima di chiedere l’utilizzo di una graduatoria altrui per scorrimento si sarebbe dovuta effettuare una procedura di mobilità volontaria in quanto, tale procedura, comporta un maggior vantaggio per l’Amministrazione procedente ad acquisire personale già formato ed immediatamente operativo.
Inoltre, la procedura di mobilità garantirebbe la salvaguardia dell’interesse del comparto pubblico nel suo insieme, poiché permetterebbe un risparmio della spesa pubblica mediante l’assorbimento di personale già alle dipendenze del Pubblico Impiego: “Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021)”.
Le “strane” deliberazioni apparse sull’Albo Pretorio della ASL 1 Abruzzo assumono ancora maggior rilievo di “stranezza”, quasi come si volessero effettuare assunzioni nominative, se si tiene conto che le AA.SS.LL. abruzzesi, come Enti strumentali delle Regioni (vedasi Consiglio di Stato Sez. V del 27 aprile 2003 n. 4306 o, per non andare tanto lontano, l’art. 11 ter DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118), in base all’ art. 26 bis, comma 1 bis, L.R. n. 6/2009 (così modificata dall’art. 18, comma 1, L.R. n. 7 del 14.02.2024) sono chiamate ad “utilizzare le graduatorie in vigore del Consiglio e della Giunta Regionale, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse” e per i Dirigenti Amministrativi che servono alla ASL 1 è in essere la graduatoria della Giunta Regionale, DETERMINAZIONE N. DPB010/203 DEL 24.11.2023, la quale è esattamente per Dirigenti Amministrativo-Contabili. Come a dire: la Regione Abruzzo ha una graduatoria che fa proprio al caso della ASL e quest’ultima va a cercare personale in altre due graduatorie meno corrispondenti ai propri desiderata o comunque, a nostro avviso, non conforme al dettato normativo regionale. Perché?
Non contenta di non aver esperito prima la procedura di mobilità volontaria e di aver utilizzato una graduatoria meno consona, rispetto al profilo cercato per assumere personale, la ASL 1 Abruzzo ha inteso utilizzare anche una graduatoria per Dirigenti Amministrativi del Comune dell’Aquila, quindi in barba alla succitata L.R. n. 6/2009, per assumere altre 2 unità di personale di pari profilo. In particolare, per poter utilizzare la predetta graduatoria del Comune, ha richiesto un parere legale al prof. Celotto: in pieno piano di razionalizzazione, indebitata com’è e con un parziale blocco del turnover (il personale che va in pensione non viene sostituito con nuovo personale), la ASL 1 chiede pareri legali, immaginiamo non gratuiti, per l’utilizzo di graduatorie senza però motivare il perché dover scegliere da una graduatoria comunale essendo disponibili ben due graduatorie della Regione Abruzzo e senza motivare l’illogicità per cui, se servono 3 dirigenti amministrativi, uno viene preso da una graduatoria e due da un’altra. Non vorremmo che si trattasse di una questione di nomi. Sarebbe spiacevole visto che da una graduatoria è stata presa un’assessora del Comune dell’Aquila e, dall’altra, la ex Responsabile del “Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, cioè una stretta collaboratrice del Presidente Marsilio.
Siamo un sindacato responsabile e, se servono Dirigenti Amministrativi, è bene assumerli, ma siamo anche un sindacato che ha a cuore le regole perché sono le regole che rendono le cittadine ed i cittadini, al cospetto della Pubblica Amministrazione, uguali nelle aspettative, a prescindere dal cognome che si porta o il partito politico o organizzazione sindacale a cui si appartiene. Anche nelle scelte discrezionali la Pubblica Amministrazione ha il dovere della coerenza e della motivazione, cosa che a noi non risulta in merito alle delibere 1619 e 1620.
Chiediamo, quindi, alla ASL 1 di revocare, in autotutela, le Deliberazioni citate o, quanto meno, di motivare, poiché non è stato fatto, perché non si sia attivata una procedura di mobilità prima di scorrere graduatorie di altri Enti, perché si sia disattesa la L.R. 6/2009, perché non si è utilizzata la graduatoria della Giunta Regionale (DETERMINAZIONE N. DPB010/203 DEL 24.11.2023) i cui candidati idonei ora potrebbero agilmente fare ricorso ed avere un esito positivo (è una graduatoria “regionale” corrispondente nel profilo con quanto chiesto in delibera e nel DPR 483/97) ed infine perché sono state usate contemporaneamente due graduatorie diverse per assumere personale con lo stesso identico profilo professionale (si poteva e doveva scorrere una sola graduatoria di 3 posizioni).