Il TAR con sentenza n.192/2023 aveva deciso che la nomina dell’allora dirigente, ad interim, del settore Polizia Municipale del Comune dell’Aquila fosse illegittima e, per questo, annullata per vizi di legittimità.
Il TAR, infatti, nelle sue argomentazioni ribadiva che il ruolo del Comandante della Polizia Locale può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale e che gli addetti al corpo, o al servizio di polizia locale, non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli propri indicati dalla normativa vigente di cui alla l. 65/86 e alla l.r. 42/2013.
Il Comune dell’Aquila ha fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato contro, non solo il ricorrente, ma anche la Regione Abruzzo in persona del Governatore (una sorta di Biondi Vs Marsilio) per l’Annullamento previa sospensione della sentenza TAR Abruzzo.
La Fp Cgil, rappresentata dall’Avv. Carlo de Marchis, si è costituita ad opponendum alla ricezione del ricorso e a sostegno del ricorrente e della Regione Abruzzo.
Il Consiglio di Stato con ordinanza 02449/2023, pubblicata oggi, ha rigettato la richiesta di sospensiva condividendo, ad un primo esame, i rilievi del TAR e confermando le gravi irregolarità delle nomine.
Pertanto, in attesa del giudizio di merito, gli atti impugnati relativi alla Nomina del Comandante della Polizia Locale rimangono affetti da vizio di legittimità e pertanto annullati.
La Fp Cgil coglie l’occasione per ringraziare l’Avv. Carlo de Marchis e l’Ufficio Vertenze della Cgil dell’Aquila per il prezioso lavoro svolto nel breve tempo concesso.