Sanzioni salate per eccesso di velocità? Come si contesta? A rispondere sono gli esperti del sito di informazione legale La Legge per Tutti, che spiegano passo passo alcuni dei vizi più ricorrenti che impediscono la contestazione, illustrando tutti gli strumenti per la difesa dell’automobilista che si vede recapitare una multa.
SEGNALETICA, LE REGOLE – “La presenza della segnaletica verticale che indica i limiti di velocità – spiega il sito di informazione legale – è obbligatoria solo laddove tali limiti siano inferiori rispetto a quelli “standard” già previsti dal codice della strada (che, come noto, sono pari a 50 km/h per le strade urbane, 90 km/h per quelle extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, 110 km/h per le strade extraurbane principali, 130 km/h per le autostrade). Se il controllo della velocità viene fatto tramite autovelox è necessaria la presenza di un cartello che indichi “controllo elettronico della velocità” a una congrua distanza dalla postazione e non oltre 4 km. Diversamente la multa può essere annullata. Il cartello deve essere visibile: non troppo piccolo, non coperto da vegetazione o rovinato da scritte vandaliche.
Se il controllo della velocità viene fatto tramite tutor, il cartello deve specificare che la verifica riguarda la velocità media (oppure è sufficiente che vi sia scritto “controllo elettronico tramite tutor”).Il verbale non deve indicare la presenza del cartello.
Se il cartello non è presente sul tratto di strada, l’automobilista può, con una prova fotografica (ad esempio un video realizzato tramite lo smartphone), impugnare il verbale.
Se la multa viene elevata in un luogo ove i controlli avvengono sporadicamente, oltre al cartello ai bordi della strada che indica “controllo elettronico della velocità, deve essere presente una segnaletica ulteriore e mobile, posizionata al momento dagli agenti sul ciglio della strada”.
BANCHINA – “Sulle strade statali ed extraurbane non è possibile collocare l’autovelox ai margini della strada se questa non ha una banchina o se la banchina è troppo stretta. La banchina è la parte della strada che va dalla linea continua collocata sul margine destro alla vegetazione circostante”, si legge.
OMOLOGAZIONE E TARATURA AUTOVELOX E TUTOR, LE REGOLE – “Ogni autovelox o tutor – spiega ancora La Legge per Tutti – deve essere, all’atto del collaudo, omologato. L’omologa è un controllo di funzionalità eseguito una sola volta e verbalizzato. Di tale verbale va data copia al trasgressore che ne faccia richiesta. Se manca l’omologa o se questa è stata rilasciata a una società diversa da quella che poi lo ha utilizzato la multa è nulla”. Inoltre, “ogni autovelox o tutor deve essere sottoposto a controllo di funzionalità (cosiddetta taratura) almeno una volta all’anno. Nel verbale va indicata la data di ultima taratura a pena di nullità della multa”.
STRADE E CONTESTAZIONE DIFFERITA – “La regola impone che le multe siano contestate immediatamente, non appena viene commessa l’infrazione. In materia però di autovelox e tutor sono consentite numerose deroghe. È possibile infatti la contestazione differita – con spedizione del verbale a casa del titolare dell’auto – solo se in città, sulle strade urbane a scorrimento, su quelle extraurbane secondarie: vi sia un decreto del Prefetto ad autorizzare gli agenti ad elevare le multe in modalità automatica, ossia senza l’immediata contestazione. Il provvedimento deve indicare l’esatta chilometrica entro cui può essere posizionato l’autovelox. Invece su autostrade e strade extraurbane principali il decreto non è necessario”, sottolineano gli esperti.
VERBALI E TEMPO MASSIMO – “Se la multa viene fatta con contestazione differita, il verbale va spedito al conducente entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione. Se la busta con la raccomandata viene spedita entro tale termine, la multa è legittima, indipendentemente da quando il portalettere la consegna al destinatario. Viceversa, se la busta viene spedita dopo 90 giorni dall’infrazione, la multa può essere annullata”, si chiarisce.
QUANDO L’AUTOVELOX E’ NASCOSTO – “Se anche l’autovelox non deve essere chiaramente visibile, ben potendo essere parzialmente nascosto da una curva o da una fila di alberi, esso non può essere maliziosamente nascosto (ad esempio dentro un’auto privata collocata in una piazzola) per “fregare” gli automobilisti. La pubblica amministrazione – sottolinea ancora il sito di informazione legale – deve agire secondo principi di trasparenza e non può comportarsi in tal modo. Diversamente la multa può essere impugnata”.
QUANDO SI PUO’ CONTESTARE LA MULTA PER MOTIVI DI URGENZA – Secondo quanto spiegano gli esperti, “si può contestare una multa per eccesso di velocità quando vi sia una grave e urgente ragione che imponga di violare il codice della strada. Succede quando si porta una persona in ospedale per salvarla da un grave e imminente pericolo di vita o all’integrità fisica. Non si può quindi trattare di una situazione non grave, che non desta cioè allarmi; né può essere il caso di chi, ad esempio, stia scappando in ospedale perché la moglie sta per partorire o un caro sia gravemente peggiorato: in tal caso, infatti, il paziente è già affidato alle cure del personale medico e non sarà la velocità dell’automobilista a salvargli la vita”.
QUANDO C’E’UN ERRORE NELLA MULTA – Tutte le volte in cui un semplice errore materiale nella compilazione della multa “non pregiudichi il diritto di difesa dell’automobilista, non è possibile fare ricorso. Quando invece l’errore implica una grave incertezza allora la multa è annullabile. È ad esempio il verbale che non indichi quale norma sia stata violata o che riporti una targa diversa da quella del conducente. Per essere in regola, il verbale deve contenere: il modello dell’apparecchio utilizzato per misurare la velocità; indicare se si tratta di postazione fissa o mobile; la verifica di funzionalità dell’apparecchio; il provvedimento prefettizio con il quale sono individuate le strade ove non è possibile la contestazione immediata; targa e modello del mezzo che ha commesso l’infrazione; il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’infrazione stradale; la norma che è stata violata”, specificano gli esperti.
QUANDO SI VIENE MULTATI IN UN LUOGO DOVE NON SI E’ MAI STATI – Come spiegano ancora gli esperti, “spesso succede di ricevere una multa in un luogo ove non si è mai stati. In tal caso è molto probabile che la compilazione del verbale sia frutto di un mero errore materiale da parte degli agenti. In ipotesi di questo tipo è bene presentare una richiesta di verifica all’organo accertatore, eventualmente accompagnata da una attestazione della propria assicurazione che, con il rilevamento del Gps, possa attestare dove si trovava l’auto in quello specifico momento. Se la polizia non dovesse riconoscere l’errore bisognerà presentare ricorso al giudice di pace e portare con sé dei testimoni che possano dichiarare ove il conducente si trovata in quella determinata circostanza di tempo”.
COME FARE RICORSO – Per fare ricorso contro una multa illegittima “si può agire dinanzi al Prefetto (entro 60 giorni dal ricevimento della multa) o dal Giudice di Pace (entro 30 giorni dal ricevimento della multa). Il primo è un ricorso amministrativo che non garantisce imparzialità ma è gratuito e può essere presentato con una semplice raccomandata. Il secondo è un ricorso giurisdizionale ad un organo terzo, ma è soggetto al pagamento del contributo unificato e richiede la presenza alle varie udienze.
DECURTAZIONE DEI PUNTI E SECONDA MULTA – Attenzione però, come ricorda il sito di informazione legale, “il ricorso non esonera l’automobilista dall’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo conducente; in caso contrario scatta una seconda multa. Da quest’ultima si può sfuggire solo se, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, si comunica all’agente accentratore di non essere in grado di ricordare a chi sia stata prestata l’auto e di tale impossibilità si dà una prova documentale (ad esempio il fatto che una persona anziana faccia guidare la propria auto ai figli che lo accompagnano per le varie incombenze quotidiane)”.