CELANO – È duro lo sfogo del Sindaco della Città, Settimio Santilli, che ha affidato ad un post pubblicato sulla propria bacheca social, le motivazioni della Corte Suprema di Cassazione in merito all’annullamento delle misure cautelari prima e coercitive dopo, applicate a seguito della conclusione della indagini relative alla famosa inchiesta “acqua fresca”.
L’ordinanza di custodia, a firma del Gip Maria Proia del Tribunale di Avezzano, era datata 6 febbraio 2020. Gli arresti sono avvenuti più di un anno dopo, il 22 febbraio 2021.
Il 2 luglio 2021 la Cassazione ha stabilito, in base ai ricorsi dei legali difensori dei maggiori indagati, che gli arresti e le misure non potevano essere applicate.
“Ho pagato un prezzo altissimo, personale e politico, ma spero sia da esempio per tanti: mai dimettersi quando si è a posto con la propria coscienza e non si è fatto nulla di male; la giustizia vuole il suo tempo e il tempo arriva” – inizia così il post di Santilli, che continua:
“Non sono un Sindaco o politico nominato, ma un Sindaco eletto dal popolo. È la democrazia, che piaccia o no. E quando ti viene conferita una responsabilità di così alto onore ed onere non puoi scappare e fuggire.
Bisogna avere fiducia fino alla fine nella giustizia, senza vacue frasi di circostanza. Sono i giudici gli unici preposti a giudicare; a loro e solo a loro é demandato questo compito.
Se mi fossi dimesso, questa verità non sarebbe mai emersa, mai! Era per questo forse che si invocavano le mie dimissioni ai quattro venti…
Forse sarebbe stato opportuno più equilibrio e riflessione, meglio ancora silenzio, prima di dimenarsi in commenti spesso pesanti e fuori luogo su una vicenda che in pochi conoscevano veramente e che è stata divulgata a senso unico senza possibilità di replica, ma tanto è stato e va bene così.
Riporto senza commentarli personalmente, affinché ognuno si faccia la propria idea, i passaggi principali della sentenza di Corte di Cassazione del 2 luglio che mi riguarda:
“…che questa Suprema Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta – fondata cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita…”
“…3. Di tale quadro di principi, tuttavia, non ha fatto buon governo l’ordinanza impugnata, nei cui passaggi motivazionali non vengono indicati elementi di fatto specifici, attuali e concreti dai quali sia possibile desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato periculum libertatis…”
“…senza valorizzare appieno la circostanza di fatto – della quale pur si dà conto in motivazione – relativa agli atti di autotutela posti in essere dallo stesso Santilli (talora direttamente attivatosi per annullare alcune gare pubbliche), né individuare, in relazione alla susseguente fase temporale, la presenza di atti o comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni all’interno degli organi amministrativi comunali che potrebbero, in tesi, risultarne direttamente investiti…”
“…Analoghi rilievi devono svolgersi riguardo al profilo attinente all’omessa individuazione di adeguati criteri di scelta della misura, sì come genericamente incentrati sull’enunciazione di non meglio precisate condotte di favoritismo poste in essere nei confronti di imprenditori, in assenza di qualsiasi specificazione e attualizzazione del contesto storico-fattuale in cui le stesse sarebbero maturate e
della concreta incidenza che tali elementi potrebbero, allo stato, assumere ai fini della valutazione di gradualità e proporzionalità richiesta ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen…”
Avv. Antonio Milo e Michele Lioi:
“Non esistendo sin dall’inizio i presupposti, le motivazioni e le condizioni, nessuna misura cautelare poteva essere eseguita il 22 febbraio 2021 nei confronti di Settimio Santilli, né poteva essere applicata la misura coercitiva del divieto di dimora successivamente, secondo i giudici della Corte di Cassazione che hanno annullato l’ordinanza del Riesame senza rinvio.”
Dovrei essere felice di questa sentenza, ma non riesco ad esserlo, perché l’amarezza è tanta per chi pone al di sopra di ogni cosa nella vita la dignità, l’onestà e la reputazione, alle quali si aggiunge la passione per la politica, mai intesa come mestiere o lavoro, ma come missione.
Il mio essere cattolico e cristiano praticante mi fa perdonare, l’ho già fatto nell’animo, ma la mia testa non mi farà mai dimenticare il male gratuito che mi è stato fatto. È una ferita troppo profonda e la cicatrice rimarrà indelebile.
Nel frattempo l’unico verbo che conosco per far ricredere completamente tutti gli scettici rimasti rispetto alla vicenda è LAVORARE.
LAVORARE con umiltà, positività, ottimismo ed entusiasmo, affinché la nostra amata Celano cresca e migliori di giorno in giorno.
VIVA CELANO”.
Accade troppo spesso che chi dovrà andare sotto processo riceva una condanna pubblica pregiudizievole. L’indagato non è più un uomo e viene colpito mediaticamente nell’immagine, nella persona, negli affetti familiari, nella posizione lavorativa e soprattutto nella dignità.
Questa pena sociale è, spesso, molto più pesante rispetto a quella derivante potenzialmente dal fatto del reato.