Con riferimento alla tornata elettorale in oggetto richiamata si comunica che i Prefetti delle Provincie di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, con propri decreti del 5 agosto hanno convocato per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 i comizi per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di circa n. 72 comuni.
Per quanto sopra si comunica che, ai sensi dell’art.9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le disposizioni in materia di “comunicazione istituzionale e obblighi di informazione” è precisato che:
“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”.
Pertanto, a far data dal 5 agosto, e per tutto l’arco della campagna elettorale, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad un maggior presidio delle attività di comunicazione istituzionale che dovranno essere realizzate esclusivamente nel rispetto dei limiti sopra richiamati.
In sostanza, il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in tale periodo può essere eccezionalmente derogato nell’ipotesi in cui l’attività di comunicazione risponda contemporaneamente a due requisiti: “impersonalità” e “indispensabilità”.
Si precisa che il requisito dell’indispensabilità per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie è da intendersi quello strettamente connesso alla rilevanza dell’iniziativa in riferimento ai compiti istituzionali dell’ente. Devono ritenersi, dunque, consentite solo le attività di comunicazione connesse all’esposizione di attività amministrative indifferibili, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento dell’iniziativa ad una successiva data a quella di conclusione delle operazioni elettorali.
Per ciò che concerne il requisito dell’impersonalità si sottolinea che, di regola, esso sussiste allorquando l’attività di comunicazione non è riconducibile ad un singolo soggetto, ma all’attività istituzionale dell’amministrazione.
A tal fine, il Presidente del Corecom Abruzzo invita tutte le Amministrazioni, ed in particolar modo quelle direttamente coinvolte nelle competizioni elettorali, ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente funzionale all’attività dell’Ente.