Con l’entrata in vigore, del decreto legislativo n. 229/1999 (c.d. terza riforma sanitaria) – con il quale si è ultimato il processo di aziendalizzazione delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere – è stato introdotto l’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992, che, nel modificare la disciplina dell’Organo di controllo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ha, da un lato, cambiato la denominazione dello stesso (prima Collegio dei revisori, ora Collegio sindacale) e, dall’altro, ha allargato le funzioni ad esso attribuite, introducendo in aggiunta ai compiti già assegnati, quello di verificare l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico.
Di conseguenza, le Aziende sanitarie hanno dovuto introdurre, al posto della contabilità finanziaria, fino a quel momento in uso, la contabilità economico-patrimoniale, caratteristica tipica delle aziende private, al fine di consentire, una verifica e un monitoraggio dei risultati della gestione aziendale, sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.
Il comma 3, dell’articolo 3-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che nelle Aziende sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere “Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”
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Il Presidente della Regione Abruzzo ha designato quale componente del Collegio Sindacale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, il Dott. Luca Verini;
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha designato quale componente del Collegio Sindacale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, la Dott.ssa Vitaliana Vitale;
Il Ministro della Salute ha designato quale componente del Collegio Sindacale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, la Dott.ssa Carla Mastracci.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 14 maggio 2021 è stato nominato, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/1992, il Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, sulla base delle designazioni formulate dalle autorità previste dall’art. 3 ter del menzionato D.Lgs n. 502/1992.
Il Direttore generale, dopo aver adottato la delibera di nomina, ha notificato l’atto ai componenti del Collegio sindacale e li ha convocati per lo svolgimento della prima seduta, finalizzata all’insediamento dell’Organo di controllo.
L’insediamento ha costituito, appunto, per il Collegio, l’atto prodromico per lo svolgimento della propria attività di controllo. In tale primo incontro, il Collegio ha proceduto, prioritariamente, alla nomina del proprio presidente.
Tale prima riunione ha consentito, inoltre, all’Organo di controllo di accertare la regolarità complessiva della procedura di nomina e di prendere cognizione della struttura amministrativa e contabile dell’ente. In particolare, nella riunione di insediamento, si è proceduto a verificare che i sindaci siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, nonché ad accertare l’inesistenza di eventuali incompatibilità o possibili situazioni potenzialmente rilevanti per la valutazione dei profili di indipendenza.
Il Collegio Sindacale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila si è insediato il 28 maggio 2021 alla presenza del Direttore Generale Dott. Roberto Testa, del Direttore Sanitario Dott. Alfonso Mascitelli e del Direttore Amministrativo Dott. Stefano Di Rocco.
All’atto della prima seduta è stato eletto Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Verini.
Come accennato in precedenza, i compiti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie, a seguito del processo di aziendalizzazione, hanno subito un profondo cambiamento.
Infatti, l’articolo 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992, nella sua attuale formulazione, ha ampliato i compiti dell’Organo di controllo delle Aziende sanitarie, assimilando le funzioni di tale Organo a quelle attribuite al Collegio sindacale delle società di capitali.
In particolare, ai sensi del precitato articolo 3-ter, Il Collegio sindacale deve:
a) verificare l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
b) vigilare sull’osservanza della legge;
c) accertare la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettuare periodicamente verifiche di cassa;
d) riferire, almeno trimestralmente, alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmettere periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, rispettivamente, alla Conferenza dei sindaci o al Sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l’Azienda stessa.
Per quanto riguarda, più specificatamente, le attività di cui al precedente punto a), il Collegio sindacale è tenuto a verificare l’amministrazione dell’Azienda sanitaria anche sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. Pertanto, lo stesso non deve limitare la sua attività al controllo di legittimità degli atti, ma deve anche esprimere una valutazione complessiva sull’andamento della gestione, sotto il profilo dell’efficienza, dell’economicità e dei risultati raggiunti.
In relazione a detta attività, si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali campi di intervento del Collegio sindacale:
• riscontro della correlazione tra i fattori di produzione impiegati e i servizi prodotti, tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti, tra i livelli di spesa previsti e i livelli di spesa sostenuti;
• esame, nel corso dell’esercizio, dei risultati di gestione rispetto ai dati del bilancio preventivo economico;
• valutazione degli scostamenti, in caso di loro significatività, tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti e tra i livelli di spesa previsti e i livelli di spesa sostenuti
• corretto utilizzo di beni strumentali, attrezzature mediche e dei farmaci;
• rappresentazione di eventuali squilibri patrimoniali, finanziari ed economici dell’Azienda.
Passando, poi, alla vigilanza sull’osservanza di leggi, norme e regolamenti, di cui al precedente punto b), essa si realizza attraverso l’esame degli atti e dei procedimenti posti in essere dal management aziendale.
In particolare, va segnalato che l’espletamento di tale attività richiede che ciascun sindaco sia
adeguatamente informato del contenuto dell’Atto aziendale di diritto privato, dei Regolamenti
aziendali e delle specifiche norme regionali riguardanti, in generale, gli enti del Servizio sanitario,
nonché abbia conoscenza delle disposizioni relative a determinate materie (quali, ad esempio, personale, appalti pubblici, anticorruzione e trasparenza, tributaria, previdenziale, ecc.).
Proseguendo l’analisi dei compiti affidati al Collegio sindacale ed, in particolare, quello di cui al superiore punto c) , riguardante l’accertamento della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la verifica periodica di cassa, si evidenzia che tale attività, da un lato, rientra in quella che viene comunemente definita attività di “vigilanza sulla regolarità amministrativo-contabile” e, dall’altro, attiene all’esame ed alla valutazione del bilancio di esercizio.
Nello specifico, la vigilanza sulla regolarità amministrativo-contabile, che si esplica mediante verifiche periodiche infrannuali, consiste, in concreto, nel controllo della regolare tenuta dei libri, nella verifica sull’affidabilità, completezza e correttezza delle procedure e delle scritture contabili, nel controllo degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, nonché nelle cosiddette verifiche di “magazzino” (tecnico, economale e farmaceutico). Sempre in tale contesto, assume una particolare importanza anche la verifica di cassa – da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale – che ha come obiettivo l’accertamento della consistenza di cassa e la sua corrispondenza con il conto del tesoriere, nonché la verifica sulla regolarità dei servizi di cassa interna (cassa ticket e cassa economale).
Per quanto riguarda, poi, l’esame e la valutazione del bilancio di esercizio si precisa che tale attività si esplica attraverso il rilascio di un parere preventivo sul progetto di bilancio, mediante la predisposizione di un’apposita relazione contenente il giudizio del Collegio sindacale sull’andamento della gestione sul suo complesso e sui risultati conseguiti nell’esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget, nonché sull’affidabilità, compiutezza e correttezza nella tenuta della contabilità e sulla corrispondenza tra i dati di bilancio e le risultanze delle scritture contabili.
Per quanto concerne, infine, i compiti previsti dal predetto punto d), si precisa che essi attengono alla predisposizione di due relazioni che l’Organo di controllo deve effettuare periodicamente, ed in particolare:
> una relazione da trasmettere, almeno trimestralmente, alla Regione, territorialmente competente, in cui vengono riportati i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento, con l’evidenza dei fatti o circostanze in relazione ai quali vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Analoga relazione deve essere predisposta a fronte di apposita richiesta della Regione interessata;
> una relazione, a carattere almeno semestrale, contenente notizie sull’andamento della gestione, soprattutto con riferimento ai livelli di assistenza raggiunti ed alla produzione effettuata nell’arco temporale considerato. Detta relazione, nel caso di Azienda sanitaria locale, va inviata alla Conferenza dei sindaci, ovvero, nell’ipotesi di Azienda ospedaliera, al Sindaco capoluogo della provincia dove è situata la stessa Azienda.
La molteplicità e la particolare delicatezza delle funzioni affidate al Collegio sindacale richiedono necessariamente che i rapporti tra l’Organo di controllo ed il Direttore Generale dell’Azienda siano sempre improntati alla massima correttezza e collaborazione.
In tale ottica, è auspicabile che tra il Collegio sindacale e il Management aziendale si stabilisca un proficuo interscambio di informazioni sui fatti aziendali oggetto di verifica, che permetta all’Organo di controllo di apprezzare, compiutamente, la portata degli atti posti in essere dall’Azienda.
Il Presidente del Collegio Sindacale della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila
Luca Verini