ROMA – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021 con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021.
Reddito di emergenza, come fare domanda. Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda entro il 31 maggio 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
La domanda può essere presentata:
- online sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
- tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Qualunque sia la modalità scelta, al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Reddito di emergenza, quando arrivano i pagamenti. I pagamenti della prima mensilità sulle tre previste dal nuovo decreto, quindi i pagamenti del mese di marzo, saranno erogati dalla metà di maggio e conclusi nelle settimane successive. La seconda mensilità dovrebbe essere pagata a partire dalla metà di giugno, la terza e ultima mensilità (relativa al mese di maggio) dovrebbe essere pagata a metà 15 luglio.
Reddito di emergenza, a quanto ammonta. Il beneficio economico del Rem è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che – al momento della presentazione della domanda – si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:
- Un adulto: scala di equivalenza 1, 400 euro
- Un adulto e un minorenne: scala di equivalenza 1.2, 480 euro
- Due adulti: scala di equivalenza 1.4, 560 euro
- Due adulti e un minorenne: scala di equivalenza 1.6, 640 euro
- Due adulti e due minorenni: scala di equivalenza 1.8, 720 euro
- Tre adulti e due minorenni: scala di equivalenza 2, 800 euro
- Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave: scala di equivalenza 2.1: 840 euro
Reddito di emergenza, nuovi beneficiari. Come ricorda la circolare n°61 del 14/04/2021, il decreto Sostegni ha individuato a una nuova categoria di beneficiari rispetto a quelli previsti dai decreti precedenti (Rilancio e Agosto), ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi e la Discoll e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questa ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.
Per ottenere il Rem la famiglia deve avere un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.