Ecco i sei articoli del dl appena approvato. Tra le misure, ‘minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati’ e spazi audio e video sul servizio pubblico. Il dl, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge, porta le firme dei deputati Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco.
Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus) 1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, di seguito denominata ‘Giornata nazionale’, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2. (Sostegno alla ricerca scientifica) 1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l’amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica. 2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale) 1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell’epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.
Art. 4. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado) 1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all’apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell’epidemia di coronavirus e all’impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.
Art. 5. (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale) 1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.