AVEZZANO – In questi giorni è stata pubblicata un’importante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Avezzano, firmata dal dr. Antonio Stanislao Fiduccia, che ha accolto il ricorso di una docente marsicana di scuola secondaria di I grado che chiedeva il medesimo inquadramento giuridico per il servizio prestato durante il precariato, anche in ruoli diversi. La docente, nonostante svariati anni di contratti a termine con il MIUR, non ha mai visto incrementato il suo stipendio in quanto la normativa del settore scolastico vieta che al personale non di ruolo possa applicarsi la progressione economica di cui beneficia il personale dopo l’assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo si è rivolta agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, che portavano la vertenza davanti al Giudice del lavoro di Avezzano invocando la violazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. I legali sostenevano che non vi sono ragioni oggettive per non attribuire l’aumento di stipendio al docente precario, trattandolo diversamente dal personale di ruolo. Prima dell’immissione in ruolo, la professoressa, infatti, aveva prestato servizio nella scuola statale (sia secondaria sia primaria) ma non aveva mai fruito degli scatti di anzianità, essendo rimasta ferma allo stipendio base per tutto il periodo svolto con contratti a termine. La penalizzazione proseguiva anche dopo l’immissione in ruolo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera, poiché, in applicazione delle norme previste per il personale di ruolo, aveva subito la decurtazione di 1 anno e 4 mesi, riconosciuti ai soli fini economici (ma non giuridici). Il Giudice, richiamando l’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha osservato che riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”. Stabiliva, quindi, che “la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed alla docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione”. La sentenza, per tali motivi dichiara “il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione della carriera, dell’intero servizio non di ruolo effettivamente prestato nella scuola statale, primaria e secondaria, prima dell’assunzione a tempo indeterminato”. L’avvocato Salvatore Braghini evidenzia che “l’Italia deve adeguarsi all’Europa annullando normativamente una discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo non più accettabile, in quanto è del tutto evidente che il personale della scuola assunto con contratto a termine deve vedersi valorizzata con l’aumento di stipendio la maggiore esperienza correlata all’anzianità di servizio e, una volta immesso in ruolo, deve essergli riconosciuto tutto il servizio pre-ruolo, senza alcuna decurtazione”.