ABRUZZO – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza N. 94 che dispone il divieto di festeggiare Halloween in luoghi pubblici e norma la visita ai cimiteri in occasione della ricorrenza dei morti.
Considerato l’andamento epidemico regionale, che ha registrato un trend in netta crescita in tutto il territorio, si evidenzia una situazione di criticità per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione, adottando provvedimenti specifici volti a porre limitazioni ad aggregazioni e assembramenti di persone.
Pertanto il Presidente Marsilio ha disposto quanto segue:
1) Dalle ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2020 e fino alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all’aperto sia in pubblici esercizi quali, per esempio, centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E’ altresì fortemente raccomandato di evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati.
2) Dal 30 ottobre al 4 novembre 2020, per i cimiteri comunali, si osservino le seguenti disposizioni:
- l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine;
- è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto;
- sospensione delle cerimonie religiose.
3) I Comuni, anche attivando, ove disponibili, volontari della Protezione Civile regionale, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2. e dovranno prevedere, ove valutato opportuno e attuabile, un servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti faranno ingresso nei cimiteri.
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.