AVEZZANO – Continuano ad arrivare notizie relative ad alcuni Comuni che, con provvedimenti e ordinanze comunali, impartiscono divieti e restrizioni in merito all’attività di volo dei droni sui propri territori o parti di essi. In altre parole, pretendono di gestire l’attività di volo e gli spazi aerei utilizzando semplici ordinanze comunali oltrepassando i limiti di competenza amministrativa sugli argomenti di carattere aeronautico.
Cerchiamo, quindi, di dare un contributo di chiarezza alla situazione in essere, che rischia di prendere una strada sbagliata come nel più caratteristico modus operandi italiano.
L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha più volte precisato la propria posizione in merito alla gestione dell’attività di volo e degli spazi aerei sia in via “verbale” che ufficiale. Pertanto nessun altro Ente o Amministrazione ha le competenze per poter porre delle restrizioni, divieti o modifiche agli spazi aerei sovrastanti i territori se non espressamente indicato da ENAC.
Viene da sé che una ordinanza posta in tale contesto risulta nulla perché va ad invadere la sfera amministrativa di ENAC.
Solo in casi di emergenza improvvisa il Comune può emettere ordinanze analoghe a quelle menzionate, ma in ogni caso anche per quelle situazioni l’art. 7 comma 7 del regolamento Enac risulta preciso affermando che in presenza di situazioni di emergenza le attività SAPR non sono ammesse “a meno degli operatori riconosciuti per l’effettuazione di operazioni critiche, autorizzati dal soggetto che assume il coordinamento tecnico dell’emergenza”.
Inoltre, secondo i criteri di applicabilità delle norme Enac, l’Art 2 specifica:
– al comma 1 che “il regolamento si applica alle operazioni SAPR di competenza ENAC e alle attività degli aeromobili che si svolgono all’interno del territorio nazionale”;
– al comma 2 che “ai sensi dell’art. 140 comma 5 del Reg. Europeo, sono di competenza Enac gli APR di massa operativa al decollo non superiore ai 150 kg………inclusi i SAPR della Protezione Civile o ad essi equiparati.”
Di conseguenza se alcuni Comuni ritengono avere necessità di porre delle restrizioni di volo sui propri territori devono seguire, per sommi capi, quanto segue:
1) richiesta motivata tramite procedura ATM 03B;
2) pagamento di quanto dovuto, in base alla richiesta;
3) accettazione di ENAC di quanto proposto;
4) in caso di accettazione, ENAC aggiorna Cartografia e AIP;
5) emissione di apposito NOTAM se la restrizione (riserva) è a carattere temporaneo.
Terminato quanto in precedenza, la restrizione diventa ufficialmente operativa.
Come si vede, quindi, la questione risulta molto diversa rispetto alla classica ordinanza comunale, atteso il fatto che comunque essa non è uno strumento aeronautico valido.
Si auspica, pertanto, una attenzione maggiore, da parte delle amministrazioni comunali riguardo le questioni aeronautiche in modo da garantire una trasparenza e una linearità di funzionamento e fruizione degli spazi aerei sovrastanti.