AVEZZANO – Era atteso da tempo il Regolamento EASA sui Sapr (droni), il quale doveva entrare in vigore dal 1° Luglio 2020, ma la pandemia da Covid-19 ha suggerito di posticipare il tutto di sei mesi.
Rimane, quindi, attivo il Regolamento Enac fino al 1° gennaio 2021, ma l’emendamento del 14 luglio ha presentato qualche precisazione su alcuni argomenti: vediamo quali.
La prima questione, quella che destava più preoccupazione, era l’adozione del dispositivo elettronico di identificazione (noto ormai come transponder), il quale doveva essere installato su tutti i droni con massa al decollo maggiore ai 250g. Tale obbligo entrava in vigore “a far data dal 1° luglio 2020” con sistemi le cui caratteristiche dovevano essere fissate da Enac.
Niente di tutto questo è avvenuto per cui ci si è trovati di fronte ad una norma inapplicabile alla quale Enac ha posto rimedio emendando il regolamento di sei mesi. L’argomento, però, risulta essere decisamente delicato in quanto molti si chiedono se in sei mesi si possa dare vita ad un sistema di controllo di queste dimensioni. Non essendo, infatti, cosa da poco si ritiene che la questione subirà probabilmente ulteriori spostamenti per consentire la definizione precisa delle caratteristiche di applicabilità nei cieli.
Altra questione di carattere operativo riguarda l’utilizzo dei Sapr nelle aree in situazione di emergenza. Inizialmente, infatti, non era consentito alcun tipo di volo, mentre ora nell’art. 7 comma 7 del Reg. “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” si afferma che non è consentito l’uso di Apr in aree di emergenza “a meno degli operatori SAPR riconosciuti per operazioni critiche autorizzati dal coordinamento tecnico dell’emergenza”. Da un divieto assoluto, quindi, si è passati ad una operatività condizionata molto utile in operazioni ispettive o ricerca e soccorso (S & R).
In ultimo, ma non meno importante, è la posticipazione delle date di scadenza degli attestati di volo, per i quali, così come stabilito anche dal Reg. UE 2019/947, quelli “conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° gennaio 2022. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data, per il rinnovo, saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 31 dicembre 2020.
Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° gennaio 2022, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.”
Vedremo, quindi, l’evolversi della situazione e come Enac si accosterà alle direttive europee sull’argomento SAPR.