AVEZZANO – L’automobilista sanzionato questa volta era l’avv. Pierluigi Oddi, il quale aveva superato di pochi chilometri il limite di velocità nel tratto a 4 corsie della SS690 Avezzano -Sora. La polizia stradale, come di consueto, aveva posizionato l’apparecchio del controllo di velocità su una delle piazzole dei distributori insistenti sul tratto.
L’Avv. Oddi, nel ricorso presentato in proprio, ha chiesto l’annullamento del verbale in quanto l’organo accertatore avrebbe dovuto indicare nel verbale la taratura dell’apparecchio utilizzato.
La Corte di Cassazione, con una prima sentenza 5227/2018 (cfr. Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 06/03/2018 n° 5227), ha affermato che la mancata indicazione della taratura periodica dell’Autovelox nel verbale di contestazione, fa scaturire la nullità di tale atto, considerato che solamente nel caso di indicazione della taratura dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità la contestazione può ritenersi valida e affidabile.
Irripetibilità dell’accertamento ed onore della prova.
La riportata soluzione, prescelta dal legislatore stradale, si fonda sulla natura irripetibile dell’accertamento, realizzando in tal modo un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini. I giudici ermellini ammettono che la tutela dei cittadini viene limitata per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, in quanto è colui che ricorre avverso l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, ma al contempo siffatta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In altre parole, il bilanciamento degli interessi rappresentato all’art. 142 C.d.S. si manifesta in una sorta di presunzione, basata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici.
Inoltre, con la successiva e più recente Sentenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. N. 8060/19) nel verbale di infrazione non basta per attestare il corretto funzionamento dell’autovelox, come avvenuto nel caso di specie.
In corso di causa è stato dimostrato come, solo nei successivi verbali a quello opposto, la Polizia ha iniziato ad indicare gli estremi della taratura.
L’UTG, pertanto, con la sentenza del Gudice di Pace di Avezzano, avv. Stefano Bona del 20.07.2020, non solo ha annullato il verbale su accertamento con ogni conseguenza di legge, ma ha condannato la resistente al pagamento delle spese legali pari ad euro 150,00 e alla rifisione del contributo unificato.
Oltre al verbale di Oddi, è stato annullato anche un altro verbale di un cittadino di Civitella Roveto, P.P., sempre difeso dal predetto legale.
[su_note]COMUNICATO STAMPA[/su_note]