AVEZZANO – Contesti davvero tragici iniziano a emergere dal territorio Marsicano, in merito a situazioni approdate al Tribunale per i minorenni di L’Aquila.
Impossibile rimanere indifferenti. E’ impossibile, umanamente, non accogliere il grido di aiuto di un papà e di una mamma perché la loro bimba, dopo oltre 4 anni dall’allontanamento da parte dei servizi sociali, destinata in una casa di accoglienza, è stata dichiarata adottabile, e dalla data della sentenza – all’oggi ancora non definitiva- sembrerebbe trovarsi già presso una coppia. Sic Et Simpliciter, se fosse realtà.
Quello che emerge anche agli occhi di un profano è la durata di questa procedura. Più di quattro anni per decidere qualcosa che poteva, (azzardato dire: doveva? n.d.r.) essere deciso in tempi rapidi, considerando che si tratta della vita di bambini e di genitori che vivono l’angoscia della separazione, senza alcuna certezza del futuro, in quel limbo innaturale giocato da altri sulla propria pelle. Cosa certa è il lunghissimo trascorrere del tempo con il quale i piccoli restano affidati alle strutture. Situazioni che dovrebbero essere temporanee, così come previsto dalla Legge. (Temporaneo, secondo il dizionario Treccani: Che ha una durata limitata nel tempo, che non è stabile o duraturo o definitivo, ma provvisorio).
Nel caso in questione più di quattro anni non possono certo definirsi temporaneità, precisando sempre che i figli allontanati, sono relegati in una casa famiglia, lontani dalla propria quotidianità in un ambiente estraneo e sconosciuto. In Italia, volendo approfondire la tematica, persino nelle misure custodiali, come la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari sono adottate delle durate massime. Bisogna affidarsi, oltre a qualche santo in paradiso, anche al buon senso di chi deve terminare una sentenza, sperando che venga emessa in tempi brevi, specie nel caso di minori.
La volontà primaria deve essere quella di aiutare i genitori, provvedendo a superare l’eventuale problema che ha motivato l’allontanamento dei figli, con l’intervento degli assistenti sociali, organizzando qualsivoglia iniziativa a favore della genitorialità sostenendoli, aiutandoli a sconfiggere il periodo difficile che ha portato alla separazione. Basandoci sulla determina della adozione, si sarebbe comunque dovuto prendere in considerazione la parentela fino al quarto grado, per un eventuale affido.
E’ scontato ritenere che nelle decisioni finali contano i pareri dei consulenti, coloro che possono apportare un sostegno di carattere tecnico: psicologi, sociologi, psichiatri, psicoterapeuti. Il convincimento del Giudice viene formato dal CTU, in quanto viene percepita in maniera acritica, come emerge dalle CTU tecniche o legali. È pur vero che esiste il principio judex Peritus Peritorum, (possibilità già evidenziata nel caso trattato della sottrazione, alla mamma, del piccolo Angelo). Se la perizia del CTU arriva a conclusioni di un ragionamento non esatto, al vaglio del giudice l’analisi delle relazioni dei periti.
Oggi ci ritroviamo ad affrontare un’altra terribile vicenda. La coppia ha due figli, entrambi allontanati. Il maggiore è stato “restituito” alla madre, tant’è che il Natale lo ha trascorso in famiglia, la piccola è praticamente adottabile. Allora sorge, come al solito, la domanda spontanea, se i genitori non sono considerati idonei, lo dovrebbero essere per entrambi i figli. Cosa facciamo, giochiamo a questo sì e questo no?
Si dice che a pensar male non si fa mai danno. Il ritorno a casa del ragazzo è motivato forse dal fatto che l’età di un quattordicenne non è considerata ottimale per una adozione? ha ormai una sua personalità già formata, difficile da plasmare secondo gli usi e la cultura della nuova famiglia la quale andrebbe perdendo tutte le fasi della maternità, e del rapporto genitoriale. Tutti desiderano adottare un cucciolo …
Quindi, con decisione salomonica, la madre è idonea per seguire il figlio, ma non per accudire la bambina.
Nello specifico la CTU nominata dal Tribunale per i minorenni di L’Aquila è la dottoressa Loredana Petrone, eletta nella sua funzione, anche nel caso del piccolo Angelo.
I progressi riportati nelle varie relazioni, firmate dai professionisti, vedono i genitori aver superato brillantemente, sotto ogni aspetto, le situazioni difficili contestate all’epoca.
La notizia di una gravità enorme è che la mamma, di origine straniera, non è stata supportata da un interprete, nella compilazione di testi a lei sottoposti. Chi di dovere avrebbe dovuto rilevare immediatamente i problemi da parte della signora, che non parla e non comprende bene la lingua italiana, figurarsi compilare da sola dei questionari.
L’informazione ci perviene da fonte comprovata e attendibile con la quale si conferma il ricorso alla Sezione Minorile della Corte d’Appello, in seguito alla sentenza, emessa dal Tribunale per i minorenni di L’Aquila, con la quale si è dichiarato lo stato di adottabilità della bambina e la responsabilità genitoriale sulla minore stessa.
Oggi lo diciamo ad alta voce, domani lo grideremo.