AVEZZANO – E’ pervenuto, alla nostra redazione, il comunicato stampa emesso dallo studio legale incaricato dalla A.S.D. LEONESSA AVEZZANO VOLLEY 2015, guidata dalla docente federale FIPAV Lidia Di Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore.
La nota fa in riferimento all’articolo in pagina del 10 novembre c.a.
VOLLEY: “CORPO A CORPO” NEL MATCH LEONESSA VOLLEY – VOLLEY MARSICA AVEZZANO
Il comunicato viene pubblicato per giusto diritto di replica, ma non trova la condivisione di questa testata che si avvale del proprio diritto di cronaca. Lasceremo giudicare ai nostri lettori la valenza di ciò che ci è stato contestato e soprattutto i toni con cui è stato redatto.
In riferimento all’articolo pubblicato nel giorno 10 Novembre 2019 dalla redazione di Marsica Web, giornale on line di informazione di Avezzano, la società A.S.D. Leonessa Avezzano Volley 2015 interviene per contestare quanto riportato nell’articolo scritto da Alessandro De Santis sulla partita di pallavolo contro la Volley Marsica Avezzano.
La partita, disputata il 09 novembre e valevole per il campionato di 1° Divisione femminile, è stata vinta dalla società della Leonessa per 3 set a 2 nella piena legittimità.
L’articolo, scritto da un genitore di una giocatrice della Marsica Volley Avezzano, descrive la partita in maniera non completamente corrispondente al vero e il gioco della squadra di casa più “lento e stanco”, una narrazione a tratti offensiva e denigratoria.
Inoltre veniva riportata la notizia della presentazione di un “reclamo ufficiale da parte della Volley Marsica per questioni ancora da chiarire e che andrebbero ad inficiare il risultato dell’incontro” e si parlava di “interruzioni arbitrali ancora da chiarire”.
Il suddetto reclamo risulterà poi inammissibile per vizio di forma come viene deliberato dal Giudice sportivo. Si legge infatti nella delibera: “rilevato che l’istanza avverso il risultato della gara è stata presentata dall’allenatore del Volley Marsica Avezzano solo a fine gara e che non è stata preannunciata dal capitano, verbalmente al momento del verificarsi del fatto che ha dato luogo alla contestazione, come invece è previsto dall’art. 23 del regolamento giurisdizionale delibera quanto segue: dichiara l’istanza inammissibile e dispone l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo”.
L’allenatore ha presentato il reclamo solo a fine gara e non durante la competizione. Si sottolinea che se ci fosse stato un fatto inerente qualche irregolarità di gara e quindi passibile di reclamo il capitano della squadra avrebbe dovuto contestarlo nell’immediatezza, contestazione non presentata perché in realtà non si è verificata nessuna irregolarità.
Per quanto riguarda invece le interruzioni arbitrali, le uniche sono state causate dalla richiesta da parte di entrambe le squadre della formazione in campo delle giocatrici. Richiesta legittima e doverosa per evitare falli di posizione e regalare punti all’avversario.
La società Leonessa vuole, con questa dichiarazione, porre l’attenzione su una questione specifica. La gara è stata molto accesa e combattuta, come è giusto che sia in ambito sportivo, e le due squadre sono state entrambe molto combattive ed agguerrite.
La vittoria della Leonessa, al contrario di quanto si potesse evincere dall’articolo pubblicato, è stata conseguita con pieno rispetto delle regole del gioco della pallavolo, facilmente dimostrabile con la consultazione del referto elettronico del segnapunti.