AVEZZANO – Potrebbe essere incostituzionale la norma che stabilisce il ritiro della patente se fermati e multati per guida in stato di ebbrezza. La richiesta alla Suprema Corte arrva da due avvocati di Avezzano, Roberto Di Salvatore e Cesidio Di Salvatore, connessa ad un processo che vede al centro un giovane salernitano fermato ad Avezzano e vittima proprio di quella sanzione.
Il giovane automobilista di Salerno, G.G. di anni 35 , in occasione di un controllo eseguito da una pattuglia dei Carabinieri di Avezzano, fu stato sottoposto al controllo etilometrico all’esito del quale sarebbe stato accertato un tasso alcolemico del 1,24 g/l alla prima prova e del 1,17 g/l alla seconda prova e quindi contravvenzionato ex art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada posto che, a dire dei verbalizzanti, “sarebbe stato sorpreso alla guida del veicolo suddetto in stato di alterazione psicofisica derivante dall’ingestione di alcool superiore a quella consentita”. L’informativa fu trasmessa alla Procura di Avezzano, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, e un rapporto anche al Prefetto de L’Aquila per i provvedimenti cautelari. Il Prefetto, sulla base dell’atto ricevuto dall’Arma, con ordinanza del 17.10.18, ha disposto la sospensione cautelare della patente di guida del giovane per sei mesi, ordinandogli di presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento presso la Commissione Medica Locale (Salerno) per essere sottoposto all’esame medico previsto dal Codcie delal Strada.
Assistito dagli avvocati Roberto Di Salvatore e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, il giovane è ricorso contro l’ordinanza prefettizia chiedendone la sospensione immediata e sostenendo l’illegittimità per vizi procedurali e di merito. In particolare i difensori hanno eccepito la non obbligatorietà della sospensione; il mancato corretto avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia; la mancata esibizione del libretto metrologico che deve sempre essere allegato all’apparecchiatura utilizzata e nel quale devono essere espressamente riportate ed annotate le prove documentali della corretta taratura dell’apparecchio in questione, della sua revisione periodica e delle circostanziate verifiche di prova del CSRPAD, quale ente di controllo preposto presso il Ministero dei Trasporti; il mancato avviso da parte del Prefetto dell’avvio del procedimento amministrativo.
A margine delle contestazioni, ma prima di tutto, i legali hanno contestato l’inaffidabilità dei risultati forniti dall’apparecchiatura etilometrica utilizzata, sollevando, a tal ultimo riguardo, anche eccezione incidentale di incostituzionalità dell’art. 186 c.d.s. con sollecitazione a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Il Giudice di Pace, Stefano Bona, ha ritenuto fondati i motivi esposti dai predetti difensori, con provvedimento del 16.11.18 ha decretato la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza prefettizia impugnata e di conseguenza la riconsegna della patente al giovane, fissando per il prosieguo della causa l’udienza del 7.1.2019 per il definitivo giudizio di merito ove preliminarmente verrà trattata anche l’eccezione di incostituzionalità.