L’AQUILA – La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali riunita oggi a Reggio Calabria, ha approvato all’unanimità una risoluzione presentata dal Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio. Il documento chiede al Governo di restituire ai Presidenti delle Regioni il potere di condivisione sui decreti commissariali dedicati alla ricostruzione post-sisma. Il decreto Genova, infatti, con l’approvazione di un emendamento all’art.37 ha tolto ai Presidenti, subcommissari al terremoto, la suddetta prerogativa declassando la loro funzione a un ruolo “consultivo”.
«È necessario – si legge nelle motivazioni della risoluzione – mantenere l’intesa con i Presidenti di Regione al fine di salvaguardare il massimo raccordo tra la programmazione della Regione e l’azione amministrativa in considerazione del fatto che un Presidente di Regione meglio conosce e rappresenta le peculiarità e le esigenze del territorio ed è quindi in grado di calibrare sulla scorta delle stesse gli interventi e le scelte in materia di ricostruzione post sisma».
La Conferenza chiede in sostanza che in sede di conversione definitiva del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sia stralciata la norma che modifica il comma 2 dell’art. 2 del d.l. 17-10-2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e venga mantenuta l’attuale disposizione che prevede l’intesa preventiva con i Presidenti di Regione ai fini dell’emanazione delle ordinanze da parte del Commissario straordinario.
Questo il testo approvato: «La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in Assemblea plenaria a Reggio Calabria, il 29 ottobre 2018.
PREMESSO che in fase di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), c.d. decreto Genova, nel corso dell’esame della competente commissione alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento all’art. 37, relativo a misure per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 con cui “l’intesa”, attualmente prevista per l’emanazione di ordinanze tra il Commissario straordinario ed i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento, è stata sostituita con la necessità che i Presidenti delle Regioni siano solo “sentiti”;
PREMESSO che tale disposizione ha tolto ai Presidenti delle Regioni, subcommisari al terremoto, il potere di condivisione sui decreti commissariali declassando la loro funzione a un ruolo “consultivo”;
RITENUTO che sia necessario mantenere l’intesa con i Presidenti di Regione al fine di salvaguardare il massimo raccordo tra la programmazione della Regione e l’azione amministrativa in considerazione del fatto che un Presidente di Regione meglio conosce e rappresenta le peculiarità e le esigenze del territorio ed è quindi in grado di calibrare sulla scorta delle stesse gli interventi e le scelte in materia di ricostruzione post sisma;
CONSIDERATA anche la necessità di mantenere un ruolo chiave di co decisione in capo ad un soggetto che sia comunque espressione della rappresentatività democratica del corpo elettorale regionale;
RITENUTO, pertanto, che ragioni di opportunità istituzionale e di garanzia della rappresentatività democratica dei territori rendono oltremodo auspicabile che vengano mantenute le attuali funzioni dei sub Commissari – Presidenti di Regione
CHIEDE che in sede di conversione definitiva del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sia stralciata la norma che modifica il comma 2 dell’art. 2 del d.l. 17-10-2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e venga mantenuta l’attuale disposizione che prevede l’intesa preventiva con i Presidenti di Regione ai fini dell’emanazione delle ordinanze da parte del Commissario straordinario».